Biosicurezza negli allevamenti suini, Decreto 28 giugno 2022

Biosicurezza negli allevamenti suini, Decreto 28 giugno 2022

Il Decreto 28 giugno 2022 (GU 173 del 26/72022) definisce i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini.

Le misure di biosicurezza definite dal decreto consistono in misure di protezione strutturali, legate pertanto alla struttura fisica dell’allevamento e in misure di gestione: piani, procedure di gestione e modalità applicative dei piani stessi che garantiscono i livelli di protezione richiesti. L’azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell’ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, effettua la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza previsti dal decreto, stabilendo piano di controllo a seconda della presenza di allevamenti sul proprio territorio.

L’elemento determinante è il sistema Classyfarm che permette la valutazione del rischio biosicurezza dell’allevamento tenendo in considerazione diversi parametri.

L’azienda sanitaria locale competente per territorio, nell’ambito dell’attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le check list e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it. , che opera in cooperazione applicativa con gli altri sistemi informativi che fanno parte del portale Vetinfo.it e banche dati delle autorità competenti regionali e locali.

Ai fini della definizione delle priorità inerenti le attività previste nell’ambito dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, le autorità competenti tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio biosicurezza, ottenuta attraverso la compilazione delle check list all’interno del sistema informativo ClassyFarm.it.it, ivi comprese quelle compilate in autocontrollo negli allevamenti suinicoli ove siano aggiornate e ritenute rilevanti dall’autorità competente.

Il decreto è completato da un allegato che descrive adeguatamente i requisiti richiesti in relazione anche alla tipologia di allevamento.